Art. 16.
(Commissione tecnico-scientifica).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una commissione tecnico-scientifica composta da undici membri, compreso il presidente.
      2. La commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta:

          a) da tre membri, esperti in discipline attinenti alle valutazioni che sono tenuti ad esprimere, al fine di informare scientificamente la decisione di ascrivere le varietà officinali all'allegato I annesso alla presente legge. Tali membri sono designati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico;

          b) da due membri esperti nelle stesse discipline previste per i tre membri di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea di primo grado in tecniche erboristiche;

          c) da cinque membri esperti nelle medesime discipline previste per gli altri membri di cui alle lettere a) e b), designati, rispettivamente:

              1) dagli importatori di piante officinali o di prodotti erboristici;

              2) dai produttori di prodotti erboristici;

              3) dagli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici, attraverso le due associazioni

 

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di categoria rispettivamente dei gestori e dei venditori, che operano sul territorio, che provvedono a designare un rappresentante per ciascuna;

              4) dai farmacisti che, in farmacia, esercitano il commercio del prodotto erboristico al dettaglio.

      3. Tutti i componenti della commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione e il funzionamento della commissione non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
      4. La commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.