1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una commissione tecnico-scientifica composta da undici membri, compreso il presidente.
2. La commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta:
a) da tre membri, esperti in discipline attinenti alle valutazioni che sono tenuti ad esprimere, al fine di informare scientificamente la decisione di ascrivere le varietà officinali all'allegato I annesso alla presente legge. Tali membri sono designati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico;
b) da due membri esperti nelle stesse discipline previste per i tre membri di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea di primo grado in tecniche erboristiche;
c) da cinque membri esperti nelle medesime discipline previste per gli altri membri di cui alle lettere a) e b), designati, rispettivamente:
1) dagli importatori di piante officinali o di prodotti erboristici;
2) dai produttori di prodotti erboristici;
3) dagli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici, attraverso le due associazioni
4) dai farmacisti che, in farmacia, esercitano il commercio del prodotto erboristico al dettaglio.
3. Tutti i componenti della commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione e il funzionamento della commissione non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. La commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.